IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con  regio  decreto  7  ottobre   1926,   n.   2054,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1701,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta'  di  medicina e chirurgia in data 17 luglio 1991, dal
consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1991 e  dal  senato
accademico in data 14 ottobre 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  neccessita'  di  approvare  la nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 13 febbraio 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come espresso:
                           Articolo unico
  Nell'art. 71 dello statuto  (corso  di  laurea  in  odontoiatria  e
protesi  dentaria)  viene  inserito  l'insegnamento  complementare di
oncologia clinica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 4 maggio 1992
                                                           Il rettore